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Cittadinanze
Imperfette. Rapporto sulla discriminazione
razziale di rom e sinti in Italia, a cura di Nando
Sigona e Lorenzo Monasta, Spartaco,
2006

Altri
materiali sul tema:
Lavavetri,
stato di diritto e altri fastidi di Alessandro
Simoni
Piccolo
discorso sulla legalita', i diritti e i doveri
di Lorenzo Monasta
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I
LAVAVETRI E LA LEGALITÀ
di
Fausto Giunta*
,1.
Chi lo avrebbe mai detto? La “tolleranza
zero”, fino a un passato recente parola
d’ordine dei repubblicani d’America
e delle frange più destrorse d’Europa,
è entrata a pieno titolo nel linguaggio
– sia chiaro: non critico, ma propositivo
- della sinistra nostrale. Sarà l’ondata
di pragmatismo che ha disperso le ceneri delle
grandi ideologie, sarà la ventata di eclettismo
sarkozyano che attraversa l’Europa, saranno
più semplicemente le vecchie e nuove responsabilità
di governo che spingono alla ricerca del consenso,
sta di fatto che l’intolleranza nei confronti
della microcriminalità (ma il fenomeno
si sta estendendo agli atti di inurbanità
e maleducazione 1), è
assurta a un rilievo di tutto rispetto nell’orizzonte
valoriale della nuova sinistra d’ordine,
ispirando l’azione di quei pubblici amministratori
che si sforzano di interpretare i sentimenti profondi
della gente (un tempo si sarebbe detto popolo),
o quantomeno della sua (ritenuta) parte migliore.
La recente e nota vicenda fiorentina dei lavavetri
non è che un punto di emersione di quanto
si diceva. E’ da tempo, infatti, che l’ordine
metropolitano appare a molti amministratori locali
un interesse meritevole di essere perseguito in
via autonoma, ossia indipendentemente dai suoi
nessi, reali o supposti, con il problema della
sicurezza dei cittadini. Si avverte l’esigenza,
cioè, che le regole, una volta dettate,
vadano rispettate in quanto tali, in definitiva
perché poste.
Naturalmente, come non mancano le dissociazioni
da questo nuovo corso, così fioccano i
distinguo: la “prima”ordinanza del
Sindaco di Firenze 2, che
ingiungeva ai lavavetri di astenersi da slanci
di servilismo nei confronti degli automobilisti
dal parabrezza sporco, è stata giustificata,
davanti al coro delle critiche e con il sostegno
dei tanti che l’hanno condivisa, in nome
della lotta al racket dei lavavetri sfruttati,
salvo poi soggiungere che costoro non sono solo
l’anello finale e più debole della
catena criminale che li governa; essi costituiscono
autentici pericoli per l’incolumità
di donne e anziani, che, nel breve tempo della
sosta al semaforo, non sono più al sicuro
nel chiuso delle loro automobili.
Ma diciamo la verità: questa giustificazione
non convince. Quanti sono gli automobilisti che
hanno sporto denuncia per essere stati aggrediti
o molestati da lavavetri? Com’è stato
ben detto, “l’attività di lavavetri
è nella quasi totalità dei casi
una forma malamente dissimulata di mendicità”,
la quale, piaccia o no, “è nel nostro
ordinamento perfettamente lecita”3
. Nel popolo dei lavavetri, vi è senz’altro
chi trascende, passando dall’offerta di
un servigio, strettamente legato alla necessità
di sopravvivenza, ad atti di prevaricazione penalmente
rilevanti, per i quali, però, esistono
già nel nostro codice gli opportuni rimedi
punitivi (dal delitto di minaccia a quello di
violenza privata, passando per la contravvenzione
di molestie alle persone).
2.
Dimentica di tutto ciò, invece, la “prima”
ordinanza del Sindaco di Firenze, non senza incorrere
nei profili di illegittimità di cui si
dirà, bandisce tout court il mestiere girovago
di lavavetri, assicurando così il ripristino
di quel decoro urbano, turbato dalla visione di
semafori contornati da persone armate di secchio,
spugna e quant’altro necessario a una rapida
pulizia delle auto in fugace sosta.
La vera ragione del divieto infatti risiede, più
semplicemente, nel disturbo che i lavavetri arrecano
con la loro petulante (e forse anche offensiva)
proposta di pulizia. Ebbene, oggi, l’accenno
di insaponatura viene ritenuto sufficiente a legittimare
una reazione ordinamentale. Se il cittadino infastidito
può invocare il rispetto delle regole –
è questa la morale - non deve vergognarsi
di farlo. Glielo consente il tributo di osservanza
che tutti (ma in questo caso soprattutto i lavavetri)
devono al diritto positivo.
Generalizzando, si può dire che la novità
culturale – assai meno nuova, comunque,
di quanto appaia – sta nel modo di rapportarsi
alla legalità, quale complesso delle regole
poste dall’ordinamento giuridico: tende
a scemare l’atteggiamento critico che un
tempo caratterizzava l’approccio giuridico
“da sinistra” e, per converso, si
afferma la tendenza alla santificazione della
legalità formale, con accettazione (per
lo più condivisa) della sua cogenza (dura
lex, sed lex).
Per quanto paradossale, però, nel campo
della giustizia penale, dove la legalità
svolge tradizionalmente una funzione di garanzia
contro l’arbitrium iudicis, si registra
il fenomeno opposto: il brocardo nullum crimen,
nulla poena sine lege, lascia sempre più
spazio alla creatività giudiziaria anche
in malam partem. Non di rado l’intolleranza
ha ad oggetto la stessa legge, quando quest’ultima
appare eccessivamente mite o restringe l’area
dell’illiceità.
La contraddizione – si badi - è solo
apparente. Spesso chi invoca maggiore tutela contro
la fastidiosa presenza dei lavavetri ad ogni semaforo,
e a maggior ragione contro la vera criminalità,
vede nella legalità la materializzazione
di una volontà politica, quella legislativa,
che negli ultimi quindici anni ha perso credibilità
e primato, perché fatica a intercettare
il consenso, che si è catalizzato, invece,
sulla magistratura. La politica locale, per parte
sua, non vuole condividere questo destino e si
dà da fare per avvicinarsi ai bisogni e
agli umori della “gente”, diventando
così una sorta di guida metodologica per
il governo nazionale.
Ad ogni modo, per quel che più rileva in
questa sede, il macrocosmo del diritto penale
e il mondo delle microviolazioni non sono poi
così distanti: in entrambi tende ad affermarsi
la “tolleranza zero”, nell’un
caso, e all’occorrenza, praeter legem; nell’altro
più frequentemente secundum legem, fatte
salve le immancabili eccezioni, tra le quali rientra
proprio la “prima”ordinanza del Comune
di Firenze, la cui legittimità è
vacillata di fronte all’obiezione, subito
avanzata, che il provvedimento in questione è
stato assunto sulla base dell’art. 54, comma
2, del testo unico degli enti locali (d. lgs.
18 agosto 2000, n. 267). La norma citata consente
al sindaco di emanare provvedimenti contingibili
ed urgenti per prevenire ed eliminare “gravi
pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini”4 ;
un presupposto, questo, che nemmeno i più
allarmisti dovrebbero riuscire a ravvisare nel
caso di specie.
3.
In questo contesto deve segnalarsi il ruolo –
stavolta indiscutibilmente garantistico –
svolto dalla magistratura. Come ha giustamente
rilevato il Procuratore della Repubblica di Firenze,
la citata ordinanza del Sindaco fiorentino, invocando
per il caso della sua violazione la pena prevista
dall’art. 650 c.p., ambisce, seppure surrettiziamente,
a restituire rilevanza penale all’esercizio
di mestieri girovaghi, trascurando che l’art.
6 del D.p.r. 28 maggio 2001, n. 311 ha abrogato
l’art. 121, comma 1, del R.d. 18 giugno
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), il quale vietava “il mestiere
ambulante di venditore o distributore i merci,
generi alimentari o bevande, di scritti o disegni,
di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore
di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe
e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in
un registro apposito presso l’autorità
locale di pubblica sicurezza”. Non solo:
già prima, l’art. 33 lett. a) della
l. 24 novembre 1981, n. 689, aveva degradato ad
illecito amministrativo, punito con la sanzione
da lire ventimila a lire cinquecentomila, la contravvenzione
prevista dall’art. 669 c.p., consistente
nell’esercizio di un mestiere girovago “senza
la licenza dell’Autorità o senza
osservare le altre prescrizioni stabilite dalla
legge”.
Da qui la linea, assolutamente coerente, della
Procura fiorentina, che ha richiesto l’archiviazione
per le violazioni dell’ordinanza registratesi
dopo la sua adozione 5.
Ed è notizia delle ultime ore che il giudice
per le indagini preliminari abbia accolto l’anzidetta
richiesta di archiviazione 6;
decisione, questa, ineccepibile, perché
una diversa conclusione si sarebbe posta in palese
contrasto con la volontà legislativa di
abrogare l’art. 669 c.p. (senza contare
che il mestiere di “lavavetri” non
era espressamente previsto nemmeno dall’art.
121, comma 1, del Testo unico di pubblica sicurezza,
oggi abrogato).
4.
Nel frattempo, però, il Comune di Firenze,
forte di qualche isolato ma autorevole sostegno
all’interno della compagine governativa
7, ha ribadito di voler
proseguire la battaglia ai lavavetri. Così
dai propositi si è passati ai fatti con
l’emanazione di una seconda ordinanza –
la n. 2007/00833 dell’11 settembre 20078
– la quale ripropone lo schema del provvedimento
precedente, collegando però la cornice
sanzionatoria offerta dall’art. 650 c.p.,
non più all’esercizio del mestiere
girovago, bensì alla violazione del divieto
alle persone “di avvicinarsi agli automobilisti,
durante talune fasi della circolazione, per offrire
attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo
e aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione
di denaro”. Ma cosa è cambiato, nella
sostanza, rispetto alla prima ordinanza? Principalmente
la formulazione del dispositivo, come si è
visto, e le argomentazioni addotte, poiché,
aggiustando il tiro, la seconda ordinanza pone
l’accento sullo “stato di ansietà”
degli automobilisti per lo svolgimento di un’attività
– quella per l’appunto di pulizia
dei vetri – che viene eseguita “senza
alcuna richiesta, talora anche a fronte di un
esplicito rifiuto da parte dello stesso automobilista”.
Da qui “atteggiamenti difensivi e di protezione
(ad esempio chiusura ermetica e totale dei finestrini
e delle portiere; fermata anticipata rispetto
alla linea di arresto dell’incrocio con
breve ripartenza e nuovo arresto indipendenti
dalle segnalazioni semaforiche; decisione di attraversamento
dell’incrocio pur in presenza di indicazione
semaforica gialla all’unico scopo di evitare
l’eventualità di comportamenti come
sopra descritti)”.
Come si vede, non è cambiato molto. Conseguentemente
le riserve sulla legittimità del provvedimento,
e prima ancora sulla competenza del sindaco ad
adottarlo, non vengono meno. Esse si ripercuotono
sulla possibilità di sanzionare la violazione
dell’ordinanza ricorrendo alla contravvenzione
prevista dall’art. 650 c.p.; eventualità,
questa, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità
proprio con riferimento all’attività
dei lavavetri9 . Invero,
il giudice penale che rileva l’illegittimità
del provvedimento violato, deve disapplicarlo,
con conseguente esclusione della fattispecie di
inosservanza di un provvedimento dell’autorità
(art. 650 c.p.), il quale – precisa la norma
incriminatrice - deve essere “legalmente
dato (…) per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene”.
In breve: considerati i comportamenti dei lavavetri
che si intendono prevenire, non sembra che esistano
lacune di tutela. Gli strumenti penalistici non
mancano, ma tra questi non vi è la fattispecie
di cui all’art. 650 c.p., la quale, correttamente
intesa, non sanziona la violazione di qualunque
provvedimento amministrativo, perché, se
così fosse, il raggio di azione della pena
verrebbe rimesso interamente alle valutazioni
discrezionali sottese all’ordine dell’autorità,
con grave pregiudizio delle libertà dei
cittadini.
5.
Comunque vada a finire la vicenda fiorentina dei
lavavetri, restano aperti alcuni interrogativi
di fondo. La riscoperta dell’ordre dans
la rue avrà in futuro uno sviluppo coerente
ed egualitario? La “tolleranza zero”
sarà portata avanti davvero, reagendo,
per esempio, alle occupazioni abusive di edifici,
licei, università, un tempo roccaforti
dell’illegalità tollerata?
E infine: l’affermazione della legalità
e della certezza della sanzione (quale suo corollario
oggi tanto invocato) potrà coniugarsi con
l’istanza di certezza del diritto, ostacolata
dal crescente anarchismo delle interpretazioni
e dalla difficoltà di preventivare il modo
in cui la legge sarà applicata?
Sarebbe una strana legalità quella che
finisse per far convivere l’invocata certezza
della sanzione con l’odierna incertezza
e discontinuità del diritto punitivo.
*Avvocato
e professore ordinario di diritto penale nell’Università
di Firenze
Note:
1.
Per un’eco di stampa, v. A. CASALEGNO, Senso
civico, ripartiamo dal galateo, Il Sole-24 ore,
30 agosto 2007, 11, con interviste di Guido Neppi
Modona, Emanuele Severino, Piero Melograni e Tullio
de Mauro.
2. Il riferimento è all’ordinanza
del 25 agosto, n. 2007/00774 (Divieto di esercizio
del mestiere girovago di “lavavetri”),
che può leggersi in Guida dir., 22 settembre
2007, n. 37, 119.
3. Così A. SIMONI, Lavavetri, stato di
diritto e altri fastidi, in www.osservazione.org.
4. P.L. VIGNA, Nuove leggi vecchi dubbi, La Nazione,
31 agosto 2007, 8. V. anche M. CLARICH, Senza
nuovi strumenti giuridici per i sindaci le ordinanze
“collezionano” illegittimità,
in Guida dir., 22 settembre 2007, cit., 11.
5. Ne dà ampiamente conto F. SELVATICI,
Stop della procura a Firenze: lavavetri, non c’è
reato penale (sic), La Repubblica, 11 settembre
2007, 11 nonché Lavavetri, né reato
né racket, ivi, Cronaca di Firenze, I e
V. Si veda anche M. GASPARRETTI, Firenze, procura
contro sindaco. “Lavavetri, denunce da archiviare”,
Corriere della sera, 11 settembre 2007, 12.
6. F. SALVATICI, Lavavetri, il gip boccia l’ordinanza,
La Repubblica Firenze, 22 settembre 2007, I
7. V il resoconto di L. FASSARI, La sinistra frena.
Amato: prevenire la “svolta fascista”,
Il Sole-24 ore, 6 settembre 2007, 6.
8. Anch’essa riportata in Guida al dir.,
22 settembre 2007, cit., 120 s.
9. Cfr. Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 2002, n.
37112.
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